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Scia e Dia

SCIA e DIA - il Governo chiarisce - Legge 122/2010 SCIA e DIA


SCIA e DIA - il Governo chiarisce
di Enrico Milone e Fabrizio Pistolesi - Legge 122/2010


SCIA e DIA - il Governo chiarisce
Dopo i vari dubbi interpretativi suscitati dall'art.49, comma 4-bis del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito poi, con modificazioni, dalla L.n.122 del 30 luglio 2010, che introduce il regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, e le successive innumerevoli richieste di chiarimenti, tra cui quella del CNAPPC, l'ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e della pubblica amministrazione, ha dato una prima risposta con un documento esplicativo indirizzato all'assessore Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia.
Non è del tutto chiaro perché si sia scelta questa via invece di quella da tutti attesa della "circolare interpretativa", sta di fatto che
il primo chiarimento riguarda l'applicazione della Scia all'edilizia, messa in dubbio da molti esperti e da amministrazioni comunali e regionali, tra le quali il Comune di Roma. Il Ministero risponde di ritenere valida la tesi che la Scia si applichi all'edilizia.Adduce a tale scopo 5 argomentazioni che appaiono condivisibili. Tuttavia i dubbi su tale tesi non sarebbero sorti se la legge avesse esplicitamente stabilito l'applicazione all'edilizia. La lettera del Ministero è certamente confortante ma resta il fatto che nell'ambito di una possibile vertenza giudiziaria il parere espresso dal Ministero potrebbe non essere condiviso.
col secondo chiarimento il Ministero esprime il parere che la Scia non può essere applicata alla cosiddetta Super-Dia, art.22.3 DPR 380/2001 (ristrutturazioni con modifiche, nuove costruzioni disciplinate da plano-volumetrici dettagliati). In tali casi occorre il permesso di costruire.
il terzo chiarimento: nel caso di lavori su edifici esistenti in ambiti soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia è applicabile purché venga allegato l'atto di assenso dell'ente preposto alla tutela (Soprintendenza). Tale parere appare ragionevole e risolve il problema del paventato ricorso al permesso di costruire. Resta il fatto che la legge chiaramente stabilisce che la Scia non si applica in tali ambiti. In merito si rammenta che nel caso di manutenzione straordinaria su edifici in ambiti vincolati, ma senza interventi sulle strutture, si applica la Comunicazione (legge 73/2010) con allegato l'atto di assenso della Soprintendenza.
il quarto chiarimento fa riferimento alle leggi regionali che nell'ambito della legislazione concorrente hanno esteso l'istituto della Dia anche ad altri interventi edilizi. Anche in questo caso si ribadisce che tali norme "non siano state incise dall'entrata in vigore dell'art.49 della legge n.122 del 2010".
Perplessità emergono invece dall'ultimo capoverso della nota in cui si dice che tutte le Dia presentate prima della novella dell'art.19 della L.241 del 1990 (31 luglio 2010) restano valide in quanto "la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della Dia, salva la possibilità per il privato di avvalersi della novella, presentando per il medesimo intervento, una Scia". Con tale precisazione sembrerebbero fuori legge tutte le Dia presentate ai comuni dopo tale data e dalla stampa di settore sappiamo che innumerevoli amministrazioni, in questo clima di incertezza, hanno continuato ad accettare le Dia, che nel frattempo hanno maturato i trenta giorni per l'inizio dei lavori e che, con tutta probabilità, in questo momento, sono in corso di svolgimento.
Infine, come sostenuto dal CNAPPC, occorre ribadire che l'introduzione della Scia comporta una modifica degli artt.22 e 23 del Testo unico dell'edilizia e richiede importanti e diffuse revisioni all'interno dell'intero Testo unico. Occorre, tra l'altro, stabilire se in caso di intervento sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove non risulti allegato l'atto di assenso, scatti per l'amministrazione l'onere della convocazione della conferenza di servizi, come previsto dal comma 4 dell'art.23 del D.P.R. 380/2001.
Gli architetti, sia come liberi professionisti che come funzionari degli uffici tecnici pubblici, sono responsabili civilmente e penalmente del proprio operato professionale e hanno necessità di operare nell'ambito di un quadro normativo certo, organico e di univoca interpretazione e applicazione, dato anche l'inasprirsi delle sanzioni previste.
Risulta evidente che il percorso verso la semplificazione delle procedure edilizie è soltanto all'inizio, e pertanto l'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, da sempre all'avanguardia nel settore, ha organizzato un convegno nazionale dal titolo "la babele normativa" che si terrà presso la casa dell'architettura in data 5 ottobre 2010 alle ore 14:30 al quale parteciperà, oltre ai dirigenti responsabili dei settori tecnici della Regione Lazio, del comune di Roma, Torino, Napoli e Venezia, anche il dott. Giuseppe Chinècapo dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la Semplificazione Normativa, firmatario della nota di cui sopra, che approfondirà e chiarirà ulteriormente in quella sede la posizione del legislatore e accoglierà le istanze delle istituzioni e dei professionisti per una semplificazione che non rassomigli più ad una deregulation.

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